Statuto Unione Logge Sovrane del Mediterraneo

A\U\T\O\S\A\G\

MASSONERIA UNIVERSALE di R\S\A\A\

UNIONE LOGGE SOVRANE DEL MEDITERRANEO

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI

Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado

STATUTI GENERALI

CAPO I

GERARCHIE RITUALI

Art. 1)

La Piramide Rituale si compone, in linea discendente, come segue:

a) Supremo Consiglio del 33° ed ultimo Grado;

b) Altissime Camere Nazionali;

c) Alte Camere Regionali;

d) Camere Provinciali e Circondariali.

Art. 2)

Il Sovrano Gran Commendatore è Organo esecutivo del Supremo Consiglio d’Italia. Come diretta emanazione del Supremo Consiglio, ed in nome di questo, governa ed amministra le Camere di cui alle lettere b-c-d e cioè:

1. Sublime Gran Concistoro Nazionale del 32° Grado;

2. Sovrano Gran Tribunale Nazionale del 31° Grado;

3. Grande Areopago Nazionale (Grande Conclave Nazionale dei Cavalieri Kadosch del 30° Grado;

4. Arcicapitolo Nazionale dei Rosa Croce del 18° Grado;

5. Concistori Regionali del 32° Grado;

6. Tribunali Regionali del 31° Grado

7. Areopaghi dei Cavalieri Kadosch del 30° Grado;

8. Capitoli dei Rosa Croce del 18° Grado;

9. Logge di Perfezionamento (4° e 9° Grado).

Art. 3

Gli Alti Corpi Regionali e le Camere Provinciali e Circondariali di cui ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 2 possono avere vita solamente negli Orienti dai quali dipendono Fratelli in numero sufficiente ad assicurarne il normale funzionamento.

Art. 4

Le Bolle di Fondazione dei Corpi di cui ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 2 sono accordate esclusivamente dal Sovrano Gran Commendatore, che ne determina la giurisdizione territoriale.

Art. 5

Ogni Corpo Rituale sarà governato da un Regolamento interno da sottoporsi all’approvazione del Sovrano Gran Commendatore.

CAPO II

SUPREMO CONSIGLIO

Art. 6

La Comunione Italiana del Rito Scozzese Antico ed Accettato e governata dal:

«SUPREMO CONSIGLIO DEL 33° ED ULTIMO GRADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO PER L’ITALIA E LE SUE DIPENDENZE »

Tale denominazione deve essere usata in tutti gli atti Ufficiali, preceduta dalla formula: “AUTOSAG - DEUS MEUMQUE JUS - ORDO AB CHAO”

Il Supremo Consiglio opera sempre nella più rigorosa osservanza e nel rispetto delle Leggi dello Stato.

Il Supremo Consiglio ha sede all’Oriente di Roma, Valle del Tevere, sotto la volta celeste al 41°54′20.07″di latitudine nord e 12°28′31.33″di longitudine est, al suo Zenit.

La sede ufficiale è in Roma, alla Via Francesco Dall’Ongaro, 26

Art. 7

Il Supremo Consiglio, Supremo Potere Regolatore del Rito, osserva questo Statuto, i Regolamenti del 1762, le Grandi Costituzioni del 1786, nonché i Principi Tradizionali e gli Antichi Landmarks della Massoneria. Esso è la sola Autorità che ha il potere di emanare, modificare ed abrogare gli Statuti, i Regolamenti, gli Editti e le disposizioni costituenti le sue Leggi particolari, tenendo presente la intangibilità degli Antichi Landmarks.

Art. 8

Il Supremo Consiglio è composto da Membri:

a) Effettivi

b) Aggiunti

c) Emeriti

d) Onorari

Sono tutti insigniti del 33° Grado, si chiamano Grandi Ispettori Generali ed hanno attribuzione di Elettissimi e Potentissimi.

I Membri di cui alle lettere b-c-d sono Ufficiali del Supremo Consiglio ed hanno poteri limitati.

Art. 9

I1 Sovrano Gran Commendatore Onorario, i Grandi Dignitari ed i Grandi Ufficiali Onorari, i Membri Onorari ed i Membri Emeriti hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni del Supremo Consiglio, con facoltà di parola, ma non di voto.

I Sovrani Gran Commendatori Onorari ed i Luogotenenti Sovrani Gran Commendatori Onorari, partecipano di diritto al Sacro Collegio, con voto personale non trasferibile.

Art. 10

I Membri Emeriti dì nazionalità italiana e quelli di nazionalità straniera non hanno limitazioni di numero. Tale dignità viene conferita dal Supremo Consiglio in Convento Sovrano, a maggioranza di voti dei partecipanti, ai Sovrani Grandi Ispettori Generali che abbiano conseguito speciali benemerenze nell’interesse del Rito e della Patria.

I Membri Onorari di nazionalità italiana non possono superare il numero di trentatré; quelli di nazionalità straniera non hanno limitazioni di numero.

Tale Dignità viene conferita dal Supremo Consiglio ad unanimità di voti, ai Sovrani Grandi Ispettori Generali come particolare attestazione per conseguiti meriti eccezionali a favore del Rito e della Patria.

Art. 11

Il Supremo Consiglio potrà, in Convento Sovrano e ad unanimità di voti, conferire una sola Dignità di Sovrano Gran Commendatore Onorario.

I1 Supremo Consiglio potrà altresì, in Convento Sovrano, e ad unanimità di voti, conferire Dignità di Grandi Dignitari e di Grandi Ufficiali Onorari, limitatamente ad una sola per ciascuna Dignità.

Art. 12

Le Dignità di Sovrano Gran Commendatore Onorario, Luogotenente Sovrano Gran Commendatore Onorario, Grandi Dignitari e Grandi Ufficiali onorari, Membro Emerito e Membro Onorario sono ad vitam.

Art. 13

I Membri Effettivi sono nominati in Convento Sovrano, per chiamata da parte del Supremo Consiglio e sono scelti tra i Sovrani Grandi Ispettori Generali. La relativa votazione, da cui nessun Membro presente deve astenersi, viene eseguita a viva voce, con appello nominale, cominciando dal Membro meno anziano, e cosi di seguito. Il Sovrano Gran Commendatore voterà per ultimo. Il voto negativo di uno solo dei deliberanti, se la relativa giustificazione sarà ritenuta sufficiente dalla maggioranza, avrà effetto di rigetto della proposta.

I Membri Effettivi non possono essere meno di nove, né più di trentatre .

Art. 14

Per ogni Regione Massonica è nominato un Sovrano Grande Ispettore ivi residente, tra i Membri Effettivi del Supremo Consiglio. Qualora nella stessa Regione dimorino più Membri Effettivi. assumerà le funzioni di Sovrano Grande Ispettore il più anziano.

Cinque seggi di Membro Effettivo sono riservati per Altissime Personalità benemerite della Patria o della Istituzione.

Agli altri seggi saranno eletti Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° Grado.

Il Sovrano Gran Commendatore e sei altri Membri Effettivi dovranno possibilmente risiedere nella città, sede del Supremo Consiglio.

Art. 15

Il Sovrano Grande Ispettore Generale Membro Effettivo del Supremo Consiglio o il Delegato del Supremo Consiglio, che ha funzioni ispettive superiori nella propria Regione, e nella giurisdizione della stessa, assolve ai compiti di ordinaria amministrazione quale rappresentante del Supremo Consiglio, del Sovrano Gran Commendatore e del Governo del Rito. Ne riferisce al Sovrano Gran Commendatore che gli impartisce istruzioni e autorizzazioni.

Nei casi di notevole importanza, è necessaria l’autorizzazione della Giunta Esecutiva.

Art. 16

I Membri Effettivi del Supremo Consiglio sono « ad vitam ».

Art. 17

I Membri Aggiunti sono nominati con le norme del precedente Art. 13 e sono scelti tra i Sovrani Grandi Ispettori Generali. I Membri Aggiunti non possono superare il numero di trentatre: assistono alle Tornate del Supremo Consiglio con facoltà di parola, senza diritto di voto.

Art. 18

Nel caso che alla riunione non prendano parte tutti i Membri Effettivi i Membri Aggiunti possono sostituire gli assenti che abbiano giustificato la loro assenza ed abbiano designato, con delega scritta, il Membro Aggiunto dal quale chiedono di essere sostituiti. Il Membro Aggiunto

così delegato assume, durante la riunione, tutti i diritti del suo mandante, escluso quello elettivo per la nomina delle Alte Dignità e dei Membri del Supremo Consiglio.

Art. 19

I Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° Grado sono eletti con le norme dell’art. 13, senza limitazioni di numero. Essi debbono aver conseguito il 32° Grado. Non possono di norma assistere alle riunioni ordinarie e speciali del Supremo Consiglio, se non previo invito dell’Alto Dignitario che lo presiede di volta in volta. Essi rimangono a disposizione del Supremo Consiglio e del Sovrano Gran Commendatore per eventuali incarichi conferibili di volta in volta.

Art. 20

Durante la trattazione delle proposte dei Grandi Dignitari ed Ufficiali, dei Membri Effettivi, Aggiunti, Emeriti ed Onorari, del Sovrano Gran Commendatore ad honorem e dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° Grado, e le relative votazioni, esclusivamente i Membri effettivi, potranno permanere nel Tempio o nell’aula in cui si compiono le operazioni.

Art. 21

Rendendosi vacanti una o più cariche di Membro Effettivo o di Membro Aggiunto, il Supremo Consiglio provvederà, se sedente in Convento Sovrano o nel successivo, alle nuove nomine.

Alle Dignità che si rendessero vacanti tra una Convento Sovrano e l’altro, il Sovrano Gran Commendatore potrà provvedere con nomine pro-tempore, secondo il disposto dell’Art. 53.

Art. 22

Il Gran Dignitario, il Grande Ufficiale o il Membro Effettivo che si renda assente per due consecutive riunioni del Supremo Consiglio, del Sacro Collegio o della Giunta Esecutiva, di cui Egli fa parte, senza dare giustificazioni ritenute sufficienti decade di fatto e di diritto da Membro Effettivo e dalla Dignità o carica ricoperta.

Art. 23

La decadenza dalla appartenenza al Supremo Consiglio dei Grandi Dignitari, Grandi Ufficiali o comunque Membri, quale essa sia, ove lo consigli il bene e l’interesse del Rito, può essere deliberata con voto unanime segreto in riunione ordinaria o speciale, dai Membri presenti

Art. 24

Nessun Membro del Supremo Consiglio o dei Corpi ad esso subordinati può appartenere a Corpi Massonici indipendenti e non riconosciuti, salvo i casi espressamente ammessi dall’uso internazionale presso i Supremi Consigli riconosciuti regolari.

Art. 25

Qualsiasi Grado del Rito, escluso il 33°, può essere conferito a cittadini Italiani residenti all’estero. Il Supremo Consiglio e il Sovrano Gran Commendatore possono conferire Gradi rituali a cittadini massonici stranieri, purché aderenti alla Unione Libere Logge del Mediterraneo o ad altre istituzioni da questa riconosciute.

Art. 26

Il Sovrano Grande Ispettore Generale in carica, quale Ispettore Regionale, può proporre al Sovrano Gran Commendatore di concedere la Bolla di Costituzione nella Regione di Corpi subordinati al Supremo Consiglio.

Art. 27

Il Sovrano Grande Ispettore Generale Regionale, dovrà presentare al Sovrano Gran Commendatore una relazione semestrale sulla situazione Massonica della propria giurisdizione, esprimendo tutte le raccomandazioni che riterrà utili per il Rito.

Art. 28

Le proposte per elevazione dei fratelli al 33° Grado dovranno pervenire alla Gran Segreteria Generale e dirette al Sovrano Gran Commendatore, non meno di trenta giorni prima della data fissata per il Convento Sovrano in cui dovranno essere esaminate. Esse debbono essere accompagnate da una dettagliata relazione e corredate da documenti circa le qualità Massoniche e profane del candidato nonché da una monografia sul tema investente l’interpretazione politico-sociale della Massoneria.

La Gran Segreteria Generale ne informerà tutti i Membri Effettivi del Supremo Consiglio, non meno di venti giorni prima della data in cui il Convento Sovrano avrà luogo. Il candidato a ricevere il 33° Grado dovrà già essere insignito del 32° Grado e dovrà, salvo casi eccezionali,

avere compiuto i 33 anni di età prima del giorno della Riunione del Convento Sovrano al quale la sua elevazione verrà proposta.

ART. 29

L’investitura rituale nelle Dignità dovrà avvenire nel corso del Convento festivo successivo a quello in cui è avvenuta l’elezione o la nomina. In casi eccezionali potrà aver luogo, per delega espressamente deliberata dal Supremo Consiglio, non oltre due mesi dalla data dell’avvenuta elezione o nomina. In difetto, l’elezione o la nomina saranno come non

avvenute.

Art. 30

L’investitura rituale degli eletti al 33° Grado dovrà aver luogo nel corso del Convento festivo successivo a quella in cui è avvenuta l’elezione. Il Sacro Collegio potrà, con Sua deliberazione, disporre per l’investitura per delega; in difetto, l’elezione sarà come non avvenuta. La proposta per la elevazione al grado potrà essere ripetuta una sola volta con le modalità e la procedura della prima proposta. Se richiesto direttamente dall’ interessato, il 33° Grado deve essere rifiutato.

Art. 31

Conventi: le sedute del Supremo Consiglio sono denominate Conventi.

I Conventi si distinguono a seconda delle specifiche competenze in sovrani, ordinari e festivi.

Vengono definiti Conventi sovrani quelli ai quali partecipano con voto deliberativo soltanto i Membri Effettivi. Hanno diritto di parteciparvi con voto consultivo, anche i Membri Emeriti.

I Conventi sovrani devono tenersi, di norma, almeno quattro volte L’anno in prossimità degli equinozi e dei solstizi. Altre riunioni sono convocate quando il Sovrano Gran Commendatore, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno; quando lo deliberi il Sacro Collegio e quando ne facciano richiesta almeno dodici Membri Effettivi.

Un Convento sovrano può essere convocato anche quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei Membri Effettivi; questi devono darne comunicazione scritta, indicandone i motivi, al Sacro Collegio nonché ai Membri Effettivi non firmatari. Anche la Giunta Esecutiva ha la facoltà di convocare un Convento.

I Conventi ordinari sono quelli ai quali possono partecipare i Membri Effettivi, i Membri Emeriti, i Membri Onorari ed i Membri Aggiunti. Detti Conventi si tengono almeno due volte all’anno. Le riunioni vengono convocate dal Sovrano Gran Commendatore o da chi ne fa le veci.

I Conventi hanno luogo, di norma, presso la sede del Supremo Consiglio.

Conventi sovrani - Nei Conventi sovrani si procede:

a) alla elezione dei Grandi Dignitari, dei Grandi Dignitari Aggiunti e dei Grandi Ufficiali del Supremo Consiglio e dei Presidenti degli Alti Corpi Nazionali;

b) alla nomina di Membri Effettivi, Onorari ed Aggiunti;

c) alla adozione ed alla modifica del Regolamento Generale, di quello interno, delle altre norme legislative ed alla revisione dei Rituali;

d) alla ratifica delle delibere adottate eccezionalmente ed in via di urgenza dalla Giunta Esecutiva;

e) alle relazioni con le Potenze Massoniche estere, inclusa la nomina e l’accettazione di Grandi Rappresentanti;

f) alla determinazione del territorio delle Regioni massoniche;

g) alla nomina degli Ispettori o Delegati regionali e provinciali e dei loro eventuali Aggiunti;

h) alla elevazione dei Fratelli al 33° grado;

i) all’attribuzione delle onorificenze a Fratelli che si siano resi particolarmente meritevoli;

l) alla determinazione delle contribuzioni dovute;

Nei Conventi ordinari si procede alla trattazione dei seguenti argomenti:

· costituzione o scioglimento di Corpi rituali o di Sezioni di Alti Corpi nazionali;

· problemi organizzativi del Rito ed attività delle Regioni;

· eventuali altri argomenti che il Supremo Consiglio in Convento sovrano decida che debbano venire trattati in Convento ordinario.

Conventi festivi.

Nei Conventi festivi, da tenersi preferibilmente in prossimità dei solstizi, si procede:

· alle cerimonie di investitura del 33°grado;

· all’istruzione dei nuovi Grandi Ispettori Generali;

· alla proposizione di programmi di studio e di lavoro dei Corpi dipendenti.

CAPO III

SACRO COLLEGIO — GIUNTA ESECUTIVA ATTRIBUZIONI — DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32

Il Supremo Consiglio, durante la vacanza tra un Convento e l’altro, è retto dal Sacro Collegio dei Grandi Dignitari e Grandi Ufficiali, prescelti tra i Membri Effettivi. I Grandi Dignitari elettivi, che costituiscono il Sacro Collegio sono:

1— il Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore ;

2— il Ven.mo Luogotenente Sovrano Gran Commendatore ;

3— il Ven.mo Gran Priore;

4— l’Elett.mo e Pot.mo Gran Cancelliere del Santo Impero;

5— l’Elett.mo e Pot.mo Gran Ministro di Stato;

6— l’Elett.mo e Pot.mo Grande Oratore;

7— l’Elett.mo e Pot.mo Gran Segretario Generale;

8— l’Elett.mo e Pot.mo Gran Tesoriere;

9— l’Elett.mo e Pot.mo Grande Elemosiniere.

I Grandi Dignitari di cui ai nn. 1, 4, 6, 7 e 8 debbono possibilmente avere residenza stabile nella Città sede del Supremo Consiglio.

I Grandi Ufficiali dì nomina sono:

1 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Maestro delle Cerimonie,

2 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Deputato alle Relazioni Estere;

3 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Guardasigilli;

4 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Capitano delle Guardie;

5 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Portastendardo;

6 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Copritore;

7— l’Elett.mo e Pot.mo Grande Araldo;

8 — l’Elett.mo e Pot.mo Grandi Architetti Revisori.

I Grandi Ufficiali sono nominati dal Sovrano Gran Commendatore, con l’assenso del Sacro Collegio. Possono essere eletti, sempre fra i Membri Effettivi, degli Aggiunti al Gran Ministro di Stato, al Grande Oratore, al Gran Segretario Generale ed al Gran Tesoriere. Essi hanno voto solo in assenza dei titolari.

Le cariche di cui al presente articolo, e non più di due, qualora non siano incompatibili, possono, occorrendo, essere affidate ad un solo Membro.

Art. 33

Un apposito Convento Sovrano, da tenersi preferibilmente in prossimità del Solstizio d’Estate, costituito dai Membri effettivi del Supremo Consiglio elegge il Sovrano Gran Commendatore e Luogotenente Sovrano Gran Commendatore;

I componenti il Convento Sovrano, come innanzi individuati, votano separatamente con scheda segreta il Sovrano Gran Commendatore ed il Luogotenente Sovrano Gran Commendatore.

E’ eletto nella carica di Sovrano Gran Commendatore colui che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede ad un massimo di due ballottaggi. In caso di parità persistente è eletto il più anziano nel grado.

Analoga procedura va osservata per l’elezione del Luogotenente Sovrano Gran Commendatore.

Il Sovrano Gran Commendatore resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 34

I Grandi Dignitari elettivi conservano la carica per tre anni e possono essere rieletti; tutte le cariche di nomina hanno validità per il Convento in corso e per quello successivo.

Art. 35

La Giunta Esecutiva è composta da:

1 — il Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore ;

2 — il Ven.mo Luogotenente Sovrano Gran Commendatore;

3 — il Ven.mo Gran Priore;

4 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Cancelliere del Santo Impero;

5 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Ministro di Stato;

6 — l’Elett.mo e Pot.mo Grande Oratore;

7 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Tesoriere;

8 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Segretario Generale;

9 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Guardasigilli;

10 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Elemosiniere

11 — l’Elett.mo e Pot.mo Gran Maestro delle Cerimonie;

12 — Dagli Aggiunti alla Dignità di cui all’Art. 32.

Questi hanno voto solo in assenza dei Titolari.

13 — Elett.mi e Pot.mi Architetti Revisori.

Art. 36

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Le Riunioni sono valide con la presenza di otto Membri, oppure di cinque Membri, se presenti fra questi il Sovrano Gran Commendatore o il Luogotenente Sovrano Gran Commendatore .

Art. 37

Le deliberazioni di competenza del Supremo Consiglio potranno essere prese, per casi di riconosciuta urgenza, dal Sacro Collegio. Quelle di ordinaria competenza del Sacro Collegio, nei casi di riconosciuta urgenza, potranno essere prese dalla Giunta Esecutiva.

Art. 38

Le deliberazioni del Sacro Collegio saranno valide con la presenza di almeno dieci Membri, o di sei Membri, se presenti tra questi il Sovrano Gran Commendatore o il Luogotenente Sovrano Gran Commendatore .

Art. 39

Le delibere del Sacro Collegio e della Giunta Esecutiva, nei casi in cui ricorrano valide ragioni, sono suscettibili di revoca, a maggioranza di 4/5 dei voti, da parte del Supremo Consiglio sedente in Convento Sovrano o ordinario.

Art. 40

Nelle delibere del Supremo Consiglio, del Sacro Collegio e della Giunta Esecutiva, il voto dovrà essere espresso personalmente dal Membro avente diritto, salvo quanto disposto dagli artt. 32 e 35. Sarà altresì ammessa la delega in favore di altro Membro Effettivo per quanto attiene al Supremo Consiglio o di altro Dignitario o Ufficiale avente diritto per quanto si riferisca al Sacro Collegio o alla Giunta Esecutiva.

Art. 41

Il Sovrano Grande Ispettore Regionale potrà chiedere al Sovrano Gran Commendatore la nomina pro-tempore, e fino al prossimo Convento Sovrano del Supremo Consiglio, di Delegati onde coadiuvarlo. Verificandosi il caso, gli atti del Delegato saranno soggetti al sindacato del Sovrano Grande Ispettore titolare in carica nella Regione.

Art. 42

I Delegati di cui all’art. 41 debbono normalmente essere prescelti tra gli insigniti del 33° Grado residenti nella Regione o nella Provincia. Occorrendo, possono essere incaricati Fratelli di grado inferiore al 33°, fino al 30° incluso.

Art. 43

Il Sovrano Gran Commendatore è il Capo esecutivo del Rito e l’Organo esecutivo del Supremo Consiglio, lo rappresenta allorché questo non è sedente in Convento Sovrano o ordinario o festivo, ed esercita i suoi poteri nell’ambito della giurisdizione.

Art. 44

Il Sovrano Gran Commendatore darà relazione al Supremo Consiglio su tutti gli Atti Ufficiali da Lui compiuti nell’intervallo delle sessioni. Tutti i suoi Atti Ufficiali sono passibili di revisione da parte del Supremo Consiglio che delibera con la maggioranza dei 4/5 dei votanti.

Gli appelli contro le Sue decisioni debbono portare la firma di almeno cinque Membri Effettivi del Supremo Consiglio.

Art. 45

Verificandosi vacanza nella carica di un Gran Dignitario Elettivo, si procederà a nuova elezione in occasione del primo successivo Convento Sovrano del Supremo Consiglio, a meno che questo non si trovi radunato in Convento Sovrano nel momento in cui la carica si rende vacante e si possa procedere nella sessione stessa a nuova elezione.

Il Supremo Consiglio avrà il potere di aggiornare, a maggioranza di voti, la sua compagine di Convento in Convento.

Art. 46

In caso di assenza o impedimento del Sovrano Gran Commendatore , le sue funzioni sono assunte dal Luogotenente Sovrano Gran Commendatore, che sarà investito degli stessi poteri e responsabilità fino a quando non cessa l’assenza o l’impedimento.

In caso di morte o di dimissioni del Sovrano Gran Commendatore , il Luogotenente eserciterà le funzioni fino alla nomina del successore.

A tale scopo Il Convento Sovrano di cui all’articolo 33, dovrà essere convocato entro la prima sessione utile.

Art. 47

Il Gran Segretario Generale redigerà i verbali dei Lavori del Supremo Consiglio, del Sacro Collegio e della Giunta Esecutiva, che saranno conservati in Sede, in apposita cassaforte a due differenti serrature, le cui chiavi saranno in possesso: una del Sovrano Gran Commendatore e l’altra del Gran Guardasigilli. Nella stessa cassaforte sarà conservato il Sigillo Ufficiale del Supremo Consiglio.

Il Gran Segretario Generale dirigerà la Gran Segreteria, che svolgerà tutti i Lavori inerenti all’Ufficio a mezzo dei suoi funzionari. Egli farà relazione al Supremo Consiglio su tutte le operazioni del Suo ufficio, a partire dall’ultima riunione.

Art. 48

Il Gran Tesoriere registrerà sui libri le operazioni dell’Amministrazione; terrà la contabilità del Supremo Consiglio; riceverà le somme e ne rilascerà ricevuta e le depositerà immediatamente a nome del Supremo Consiglio su un conto corrente bancario; effettuerà pagamenti su mandati firmati da Lui stesso su parere della Commissione di Finanza, sempre che ciò rientri nelle possibilità del Tesoro e nelle direttive stabilite dal Supremo Consiglio o, su suo mandato, dal Sacro Collegio o dalla Giunta Esecutiva; darà relazione al Supremo Consiglio in Convento Sovrano del suo operato ed altresì ogni qualvolta ne sarà richiesto dal Sovrano Gran Commendatore; dovrà sempre tenere aggiornata la situazione della Grande Tesoreria a disposizione di qualsiasi ispezione.

Art. 49

Il Venerabile Gran Priore presiede nell’assenza del Sovrano Gran Commendatore e del Luogotenente Sovrano Gran Commendatore. Egli sarà richiesto di parere e di consigli su tutti i reclami e le controversie che potessero sorgere tra i Corpi dipendenti, tra i singoli Fratelli e tra i Corpi dipendenti e i loro rispettivi Membri.

Egli adempirà anche a tutti gli incarichi che il Supremo Consiglio o il Sovrano Gran Commendatore crederanno di affidargli.

Art. 50

Il Gran Cancelliere è il Magistrato del Supremo Consiglio. Egli è il Consigliere del Sovrano Gran Commendatore e del Supremo Consiglio in materia di giurisprudenza Massonica ed a lui sono riferite tutte le questioni in materia, e su tutte le stesse è richiesto il suo parere prima della decisione. Egli prepara le imputazioni e le istruttorie da sottoporsi al giudizio del Sovrano Grande Tribunale Nazionale del Supremo Consiglio, nonché presenta le proprie conclusioni sulla base degli Statuti e dei Regolamenti.

Art. 51

Il Gran Ministro di Stato dà le sue conclusioni prima che qualsiasi discussione sia messa ai voti e al termine dei Lavori; pronunzia il discorso in onore dei visitatori di distinzione, dei nuovi Membri Eletti ed installati, e commemora i trapassati all’Oriente Eterno; pronunzia discorsi nelle occasioni solenni secondo le usanze del Rito.

Art. 52

Il Titolo Ufficiale del Sovrano Gran Commendatore è quello di « Sovrano » quello del Luogotenente è di « Gran Commendatore »; quello del Gran Priore è di «Venerabile»; quello degli altri Dignitari ed Ufficiali è di « Grande ».

Art. 53

Verificandosi vacanza nella carica di Gran Dignitario o di Grande Ufficiale del Supremo Consiglio, la carica stessa verrà con Decreto del Sovrano Gran Commendatore affidata ad altro Gran Dignitario o Grande Ufficiale che firmerà quale «facente funzioni», e ciò fino a che non sia provveduto per elezione o nomina nel successivo Convento Sovrano. L’incarico provvisorio cesserà con l’apertura del Convento anzidetto. Il Supremo Consiglio avrà facoltà di deciderne l’aggiornamento.

Art. 54

Il Sovrano Grande Ispettore Generale che abbia cessato dalle cariche di Grande Dignitario o Grande Ufficiale, avrà diritto di continuare a fare uso del titolo relativo, premettendovi il prefisso ”già”.

Art. 55

Le dimissioni volontarie da Membro comunque del Supremo Consiglio non diverranno operanti se non accettate a maggioranza dei presenti riuniti in Convento Sovrano. L’appartenenza al Supremo Consiglio cesserà, oltre che con la morte, con le dimissioni volontarie, con la espulsione anche da parte di qualsiasi Corpo dipendente, da mancata affiliazione per periodo superiore ad un anno ad una Loggia della Unione o dai Istituzioni da questa riconociute¸ nonché per sospensione dai privilegi Massonici.

Art. 56

Il Supremo Consiglio è convocato annualmente in Convento Sovrano, preferibilmente in prossimità del Solstizio d’Estate, normalmente nella Sua Sede centrale di cui all’art. 6 o eccezionalmente ogni qualvolta lo si ritenga opportuno, in altra località delle Giurisdizioni. La fissazione delle sessioni viene fatta con Decreto del Sovrano Gran Commendatore. L’invito dovrà essere trasmesso ai Sovrani Grandi Ispettori Generali aventi diritto di partecipazione, nel termine di quindici giorni dalla data fissata per la riunione. Nei casi di assoluta urgenza l’invito potrà essere fatto telegraficamente nel termine non minore di giorni cinque.

Art. 57

E’ riservato al Supremo Consiglio il conferimento di qualsiasi Grado del Rito a Fratelli ritenuti degni. Tale diritto può essere esercitato per ragioni di urgenza ed in casi eccezionali dal Sacro Collegio, nell’interesse del Rito.

Art. 58

Il Sovrano Gran Commendatore ha diritto di Motu-Proprio per il conferimento dei Gradi Rituali dal 4° al 32° Grado incluso. Ha, inoltre, facoltà di conferire, nelle more del Sacro Collegio e del Supremo Consiglio anche il 33° e ultimo Grado in casi di eccezionale urgenza, dandone comunicazione nelle Sedi competenti per la conseguente ratifica.

Art. 59

L’affiliazione è l’atto col quale un aderente al Rito Scozzese Antico ed Accettato presso una Potenza massonica estera riconosciuta, che si trasferisce nel territorio della Giurisdizione italiana, viene ammesso a far parte di un Corpo rituale alla obbedienza del Supremo Consiglio.

L’affiliazione è condizionata all’accertata appartenenza del richiedente ad una Loggia Simbolica della Unione Libere Logge del Mediterraneo oda questa riconosciuta. La regolarizzazione è l’atto col quale un aderente al Rito Scozzese Antico ed Accettato che cessa di appartenere ad una Potenza massonica Nazionale riconosciuta, chiede di essere ammesso a far parte di un Corpo rituale alla obbedienza del Supremo Consiglio del 33° Ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato. Competente al rilascio del relativo nulla osta è Il Sovrano Gran Commendatore per i gradi sino al 32°, mentre per il 33° grado la decisione è di competenza del Supremo Consiglio in Convento sovrano. Il Supremo Consiglio riconosce come legittimi e regolari soltanto i Gradi e le Dignità conferiti da Potenze Massoniche riconosciute. Ove i primari interessi del Rito lo esigano, il Supremo Consiglio potrà adottare gli eventuali provvedimenti del caso nell’ambito dei propri sovrani poteri.

Art. 60

Il Convento Sovrano,ordinario e festivo sarà valido e legale quando siano presenti almeno undici Membri Effettivi, fra i quali il Sovrano Gran Commendatore o il Luogotenente Sovrano Gran Commendatore , oppure tredici Membri Effettivi nell’assenza del Sovrano Gran Commendatore e del Luogotenente Sovrano Gran Commendatore .

Art. 61

Tutta la corrispondenza di carattere ufficiale dei Corpi dipendenti con il Sovrano Gran Commendatore, di qualunque genere, con la Gran Segreteria Generale o con il Supremo Consiglio, va trasmessa a mezzo dei Sovrani Grandi Ispettori Generali Membri Effettivi con funzioni ispettive, o dei Delegati del Supremo Consiglio con funzioni ispettive, in carica nelle rispettive giurisdizioni.

Art. 62

Le relazioni con i Supremi Consigli Esteri vengono mantenute dal Sovrano Gran Commendatore il quale può delegare il Gran Ministro di Stato.

Art. 63

L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Al Supremo Consiglio nella successiva Tornata ordinaria verrà presentato il bilancio consuntivo del cessato esercizio ed il bilancio preventivo per la nuova annata.

Art. 64

Il Supremo Consiglio in Convento Sovrano nominerà annualmente i componenti la Commissione di Finanza e le altre Commissioni.

Art. 65

Annualmente il Supremo Consiglio determina l’ammontare delle tasse per Aumenti di Luce, Nulla Osta, Brevetti e quanto altro.

CAPO IV

ALTISSIME CAMERE NAZIONALI

Art. 66

Le Altissime Camere Nazionali sono:

a)Eccelso Gran Concistoro Nazionale;

b) Sovrano Gran Tribunale Nazionale;

e) Grande Areopago Nazionale (Sublime Conclave della Nazione);

d) Arcicapitolo Nazionale.

Art. 67

Il Gran Concistoro Nazionale, Alto Potere Consulente del Rito, si compone di Fratelli insigniti del Grado 33°, dei Comandanti dei Concistori Regionali e di Fratelli di Grado 32° benemeriti per anzianità, per zelo e per gli studi nelle discipline e regole Rituali. Il Gran Concistoro Nazionale è il principald ck!`iutre del Rupremo Bonsiglio$ sðecialmente!in materia di Legislazione del Rito,`discute gli intere{si pié elevati del,a Istituzioje Massonica e ne studia le eventuali riforme per i migliori svolgimentk dei Lavori, dando~e comunicazione al Supremo

Consiglio.

Art. 68

Il Gran Concistoro Nazionale è presieduto da un Grin Comandanve nominato ogni tre anni dal Supremo Consiglio, ed eleggd i suoi Dignitari ed22Ufficiali che sono: un primo ed un secondo \uogntenente un Grande Ïratore, un Gran Segretarho Generale, un Gran!Kancellhere ArcHivista Guardasigilli, un Gran Tesoriere, un Grande Esperto, un Gran Cerimooiere, un Gran Ccpitano delle Guardie.

Art. 69

La durada dmlle cariche`è triennalen Gli uscenti di aarica sono sempre Rieleggibila. I Lavori sono`validi con l` presenza di almeno nove Fratelli; le delyberazioni sono aPprovade a magfiosanza.

Art. 70 Il Sovr. Gr. Tribun!le Nazionale, oltre che occuparsi ed e3parire giudizi Massonici, quale Organo Giuriódizionale cole previsto dagli artt. 149 e 152 del presente Statuto, svolge Lavori Rituali con il compito, tra l’altro, di attendere alla conservazione della Dottrina Gnostica di esaminare i grandi problemi dell’amministrazione della Giustizia, sia nel campo muratorio che in quello profano; di lavorare nei predetti ambiti per la repressione di ogni abuso.

Art. 71

Il Sovr. Gr. Tribunale Nazionale, quando svolge Lavori rituali, si compone di tutti i presidenti dei Tribunali Regionali del presidente e di tredici Membri nominati con Decreto del Sovrano Gran Commendatore, come previsto dall’art. 152. Esso elegge un primo e un secondo Grande Ispettore un Grande Oratore e un Grande Guardiano Interno, Il Gran Cancelliere che è Membro permanente, viene nominato dal Sacro Collegio. Le cariche hanno durata triennale. Gli uscenti in carica sono sempre rieleggibili. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno otto Membri oltre il Presidente. Le deliberazioni sono approvate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti. Il Sovr. Gr. Tribunale Nazionale è presieduto dal Luogotenente Sovrano Gran Commendatore.

Art. 72

Il Sublime Grande Areopago Nazionale è presieduto dal Sovrano Gran Commendatore. Ne fanno parte i Fratelli insigniti del 33° Grado di nazionalità Italiana, i Presidenti degli Areopaghi Provinciali, i Fratelli Italiani insigniti dei Gradi 32°, 31° e 30° che si siano distinti per la loro

attività e gli studi di carattere politico, economico e sociale. E’ convocato per l’esame delle grandi questioni nazionali e per l’esame dei Voti degli Areopaghi Provinciali.

Art. 73

Il Sublime Areopago Nazionale elegge ogni anno due Grandi Giudici, un Grande Oratore, un Gran Cancelliere, un Gran Tesoriere, un Grande Esperto e un Gran Guardiano. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

Art. 74

Le Adunanze del Sublime Areopago Nazionale sono valide con la presenza di almeno sette Fratelli. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza.

Art. 75

L’Arcicapitolo Nazionale dei Principi Rosa Croce è presieduto dal Grande Elemosiniere del Supremo Consiglio. Ne fanno parte, oltre ai Fratelli del 33° Grado, i Saggissimi delle Valli della Comunione e quei Fratelli insigniti del 18° Grado ed oltre, che si siano resi benemeriti nelle opere di filantropia e di pubblica beneficenza o assistenza e spedalità e che si siano distinti nell’ambito della scuola e della cultura. Esamina, studia e provvede a tutti i problemi nazionali interessanti l’istruzione a tutti i livelli, la cultura, la pubblica assistenza in tutti i campi e la pubblica e privata beneficenza. Esamina gli studi e i Voti dei Sovrani Capitoli Circondariali e Provinciali.

Art. 76

L’Arcicapitolo Nazionale elegge annualmente due Grandi ispettori, un Grande Oratore, un Gran Segretario, un Gran Tesoriere, un Grande Esperto e un Gran Guardiano Interno. Gli uscenti di carica sono sempre rieleggibili.

Art. 77

Le nomine a componente di una delle Altissime Camere Nazionali costituiscono titolo di grande onore e distinzione e vengono fatte con Decreto del Sovrano Gran Commendatore .

Art. 78

Le Altissime Camere Nazionali sono convocate dal Sovrano Gran Commendatore ogniqualvolta sia ritenuto necessario.

Art. 79

Le Altissime Camere Nazionali non hanno un proprio Tesoro, poiché i Fratelli che ne fanno parte sono iscritti alle rispettive Camere, alle quali versano i contributi dovuti.

CAPO V

ALTE CAMERE REGIONALI

Art. 80

La Regione. Massonica e un raggruppamento di Orienti determinato dal Supremo Consiglio e con Decreto del Sovrano Gran Commendatore , in seguito allo sviluppo dei vari Orienti della Comunione.

Art. 81

Le Alte Camere Regionali sono:

a)Sublime Gran Concistoro Regionale del 32° Grado:

b) Sovrano Gran Tribunale Regionale del 31° Grado.

I Presidenti vengono nominati ogni tre anni dal Sovrano Gran Commendatore .

Art. 82

Al principio di ciascun triennio, le dette Camere provvedono al rinnovamento delle Cariche prima dell’insediamento del Presidente. I Segretari dei Concistori Regionali possono essere nominati dai Presidenti.

Art. 83

Normalmente i Comandanti dei Concistori Regionali sono i Sovrani Grandi Ispettori Generali, Membri Effettivi del Supremo Consiglio con funzioni ispettive. Essi sono alla diretta dipendenza del Sovrano Gran Commendatore per quanto riflette la carica suddetta.

Art. 84

Le Cariche del Sublime Concistoro Regionale sono:

Ufficiali Elettivi- Gran Priore, Gran Precettore, Gran Cancelliere, Gran Ministro di Stato,

Grande Elemosiniere, Gran Segretario, Gran Tesoriere.

Ufficiali di nomina: Rev. Fratello Prelato, delle Cerimonie, Grande Esperto, Gran Capitano delle Guardie, Gran Copritore. Le nomine relative vengono fatte dal Presidente.

Art. 85

Prendono parte alle Riunioni del Sublime Concistoro Regionale del 32° Grado i Fratelli insigniti dei Gradi 33° e 32°. Possono partecipare anche Fratelli di Grado 31° con speciale autorizzazione dei Sovrani Poteri Rituali, e in questo caso i Lavori si svolgeranno con il rituale del 31° Grado.

Art. 86

I Concistori Regionali si occupano delle materie devolute al Gran Concistoro Nazionale e discutono, d’accordo con lo stesso, le proposte in materia di legislazione dei Rito e gli interessi più elevati della Istituzione Massonica; ne studiano le eventuali riforme per il migliore

svolgimento dei Lavori; riferiscono sui propri Lavori e deliberazioni al Gran Concistoro Nazionale, con il quale si mantengono in rapporti rituali e disciplinari; procedono alle promozioni dal 31° al 32° Grado; procedono a proposte di Aumento di Luce ai Fratelli della Giurisdizione per Gradi le cui Camere rispettive non siano costituite o funzionali; promuovono, approvano e trasmettono al Supremo Consiglio le proposte di costituzione di Camere Superiori nella propria Giurisdizione, con il proprio parere; approvano preventivamente i Regolamenti particolari interni delle Camere Superiori costituite nella propria Giurisdizione e, muniti del proprio parere, li trasmettono al Sovrano Gran Commendatore per la sanzione. I Lavori sono validi con la presenza di almeno nove Fratelli. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza.

Art. 87

Quando occorra esaminare questioni di alto interesse disciplinare o di indirizzo sociale o amministrativo locale per gli Orienti della Giurisdizione, i Concistori Regionali devono riunirsi con il solo intervento dei Fratelli del 33° Grado.

Art. 88

I Concistori Regionali siedono nell’oriente di maggiore importanza della Regione.

Art. 89

Le cariche elettive del Tribunale Regionale del 31° Grado sono: Un Primo e un Secondo Grande Ispettore, un Grande Oratore, un Gran Cancelliere ed un Gran Guardiano. Gli uscenti di carica sono rieleggibili.

Art. 90

Compongono il Tribunale Regionale del 31° Grado, solo i Fratelli insigniti dei Gradi 33°, 32° e 31°.

Art. 91

Le riunioni dei Tribunale Regionale per lo svolgimento dei Lavori rituali sono valide quando siano presenti almeno sette Membri compreso il Presidente.. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza.

Art. 92

Le Alte Camere Regionali sono convocate dai rispettivi Presidenti o per ordine del Sovrano Gran Commendatore .

CAPO VI

CAMERE SUPERIORI

Art. 93

Le Camere Superiori sono:

a) Sublime Areopago dei Cavalieri Kadosch del 30° Grado;

b) Sovrano Capitolo dei Principi Rosa Croce del 18° Grado;

e) Logge o Camere di Perfezionamento del 9° e del 4° Grado.

Ai lavori del Capitolo possono partecipare anche i Fratelli investiti dei Gradi 9° e 4° negli Orienti ove manchi il numero per il funzionamento separato della Loggia di Perfezionamento.

Nel caso, i Lavori si svolgono con Rituale del Grado inferiore.

Art. 94

Il Sublime Areopago è regolare con nove e perfetto con diciotto Membri presenti ai Lavori. Siede nel Capoluogo di ciascuna delle Provincie della Regione massonica. Ha il compito di sorvegliare ed animare l’andamento dei Lavori dei Capitoli, impartire la dottrina, le leggi e le usanze massoniche. Tratta nelle sue ordinanze problemi politico-sociali che costituiscono il più elevato intendimento dell’Alta Massoneria, rifuggendo da qualsiasi forma di disputa settaria in materia politica e religiosa. Le delibere dell’Areopago di natura politico-sociale vanno sottoposte all’approvazione del Subl. Concistoro Regionale.

Art. 95

Il Capitolo è regolare con sette e perfetto con dodici Membri. Ha sede nei Circondari e Capoluoghi di Provincia della Regione massonica. E’ compito del Capitolo l’esercizio della filantropia. Controlla la beneficenza emanante dal Rito e tutti gli Atti che tendano a recare sollievo all’Umanità. Questa Camera eminentemente filosofica forma il carattere civile e massonico dei Fratelli e li rende ferventi apostoli di solidarietà umana, illuminati sostenitori delle dottrine massoniche, propagatori di concordia e di tolleranza nelle manifestazioni del pensiero. Studia i problemi della istruzione e dell’educazione nazionale e quelli culturali e filosofici della Massoneria.

Art. 96

Le Logge di Perfezionamento sono regolari con nove e perfette con dodici Membri. Esse hanno il compito di istruire i Neofiti nei primi principi della filosofia e della simbologia del Rito; di sorvegliare la perfetta procedura per il congiungimento dell’Ordine Simbolico con il Rito Scozzese Antico ed Accettato; di sorvegliare che i Postulanti siano Maestri Massoni in regola con i Corpi massonici da cui provengono e, quindi, regolari ed appartenenti alla Unione Libere Logge del Mediterraneo Il Maestro Segreto sorveglia sull’osservanza del segreto massonico e protegge l’interno della Soglia del Tempio; si assicura della condotta tenuta dal Postulante nel corpo di provenienza e sulla di lui attitudine a salire ai Gradi Superiori; lo aiuta a vincere le sue debolezze e ad incrementare le sue virtù. Il Maestro Eletto dei IX indaga sulle organizzazioni profane che osteggiano il progresso e la civiltà propugnati dalla Massoneria.

Art. 97

Le Camere Superiori possono radunarsi con la presenza di almeno cinque dei propri Membri, purché il numero regolare venga raggiunto ugualmente conteggiandovi i visitatori, o qualora sia presente il Sovrano Grande Ispettore Generale Membro Effettivo del Supremo Consiglio con funzioni ispettive, oppure il Delegato del Supremo Consiglio, per la giurisdizione. Però, verificandosi il caso, le Camere Superiori non possono procedere a Lavori di sorta ad eccezione del conferimento di Gradi per i quali sia stato concesso il nulla-osta rituale.

Art. 98

Le Camere Superiori di qualunque Grado, oltre ai Dignitari stabiliti dai rispettivi rituali, hanno un Segretario, un Tesoriere, un Elemosiniere. Le cariche hanno tutte la durata di tre anni e le elezioni hanno luogo nel mese di dicembre di ogni triennio.

Art. 99

Le elezioni degli Ufficiali delle Camere Superiori si fanno mediante schede segrete, votandosi separatamente un solo nome per ogni carica. Risulta eletto il Fratello che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. Non sono ammesse astensioni dalle operazioni di voto. Quando nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si addiverrà al ballottaggio fra i due che abbiano riportato maggiori voti. In caso di parità di voti dono il ballottaggio, sarà proclamato eletto il più anziano in Grado.

Art. 100

Solamente gli investiti del Grado 33° sono eleggibili alla carica di Presidente di Areopago. E’ fatta eccezione qualora di questo non faccia parte nessun Fratello insignito dell’altissimo Grado.

Art. 101

L’insediamento delle cariche delle Camere Superiori non può aver luogo, e comunque non e ritenuto valido, se non dopo l’approvazione del verbale delle elezioni da parte dei Poteri Centrali, e se all’atto dell’insediamento non vengano prestati e firmati dagli Eletti i prescritti giuramenti.

Art. 102

Il Governo rituale, quando autorizza l’insediamento, delega un Ispettore od un Fratello di alto grado, a rappresentarlo onde procedere alla cerimonia.

Art. 103

Gli Areopaghi. Capitoli e Logge di Perfezionamento devono riunirsi obbligatoriamente in via ordinaria una volta al mese a data fissa, e straordinaria, d’ordine del Presidente.

Art. 104

I Presidenti che trascurino di riunire o di far riunire, per tre mesi consecutivi le rispettive Camere, decadono dal loro Ufficio e si procederà, su ordine del Governo rituale, alla nuova elezione.

Art. 105

Nessuna riunione di Camere Superiori è valida se non sia stato fatto circolare il sacco della beneficenza ed il sacco delle proposte tacite.

Art. 106

I Fratelli di Grado superiore possono iscriversi di pieno diritto come attivi e quotizzanti ad una Camera di grado inferiore.

Art. 107

All’Areopago debbono iscriversi obbligatoriamente come attivi e quotizzanti tutti i Fratelli dei Gradi 30°, 31°, 32°e 33° residenti nella Provincia Massonica, Sono esenti da tale obbligo i soli Fratelli 32° e 33° quando nel loro Oriente ha sede un Concistoro; però se essi, senza averne l’obbligo, intendono iscriversi all’Areopago locale, l’iscrizione avviene di pieno diritto ed essi devono divenire immediatamente quotizzanti. Soltanto i quotizzanti sono eleggibili alle cariche delle Camere Superiori.

Art. 108

Il Fratello rivestito di un grado Scozzese, risultante da regolare brevetto rilasciato dal Governo Rituale, ha diritto di essere ricevuto come visitatore in qualunque Camera del proprio Grado, od in una Camera inferiore, dopo di aver esibito il brevetto e data la parola semestrale di passo per le Camere Superiori. L’Affiliazione per trasferimento di domicilio è di diritto, ma deve essere notificata al Governo rituale dalla Camera di uscita e da quella di accesso.

Art. 109

Trascorsi tre mesi di morosità continuata, i morosi sono radiati dalla Camera cui sono iscritti dietro indicazione del Tesoriere, il quale è obbligato a presentare al Presidente della Camera lo stato mensile del versamento delle quote. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere rispondono dell’adempimento di tale obbligo. Gli avvertimenti di mora per radiazione devono essere comunicati ai debitori, per raccomandata.

Art. 110

I Membri Effettivi e quotizzanti di una Camera, insigniti del Grado della Camera stessa, restano sospesi dal Grado quando trascurino di intervenire senza giustificato motivo a tre Tornate consecutive. La giustificazione della assenza deve pervenire al Presidente prima della riunione, accompagnata dall’obolo per il tronco della beneficenza.

Art. 111

I Fratelli di Grado Superiore che intervengono come visitatori a riunioni di una Camera di Grado inferiore, hanno la facoltà di prendere la parola e di partecipare alle discussioni sulle questioni di indole generale, ma non possono votare né per le elezioni delle cariche né sulle questioni di interna amministrazione della Camera.

Art. 112

Qualsiasi Camera Superiore può, con voto dei suoi Membri in seduta ordinaria o speciale e previa inserzione della proposta nell’ordine del Giorno inviato a tutti i Membri stessi, deliberare di voler cessare la propria attività o esistenza. Qualora però nove Membri del Concistoro, dell’Areopago o della Loggia di Perfezionamento, o sette Membri del Capitolo Rosa Croce esprimono voti contrari, la Camera rispettiva continua i propri Lavori a mezzo dei Membri opponenti.

Art. 113

Qualora una Camera Superiore cessa di esistere per qualsiasi ragione, la Bolla di fondazione, il labaro, i libri, i registri, i rituali, l’archivio, il tesoro, il sigillo, i timbri nonché tutte le suppellettili usate nell’espletamento delle sue funzioni rituali, dovranno essere immediatamente restituiti al Supremo Consiglio che ne è proprietario di diritto. Il Sovrano Gran Commendatore nominerà una o più persone a rappresentano nel prenderne possesso per amministrare e liquidare le attività.

Art. 114

Ciascuna Camera Superiore delibererà un proprio Regolamento, da approvarsi, previo assenso del Competente Concistoro Regionale, dal Governo del Rito prima della sua entrata in vigore.

CAPO VII

GRADI SCOZZESI

Art. 115

Sono riconosciuti nella giurisdizione italiana tutti i Gradi del Rito Scozzese Antico ed Accettato, ma si conferiscono con le formalità rituali solo i seguenti:

Grado 4° = Maestro Segreto

Grado 9° = Cavaliere Eletto dei IX

Grado 18° = Principe Rosa Croce

Grado 30° = Cavaliere Kadosch

Grado 31° = Grande Ispettore Inquisitore

Grado 32° = Sublime Principe del Real Segreto

Grado 33° = Sovrano Grande Ispettore Generale.

I Fratelli si radunano, in genere, soltanto nel Supremo Consiglio, nelle Altissime Camere Nazionali, nelle Alte Camere Regionali e nelle Camere Superiori di cui all’Art. 93. Le Bolle di Fondazione promanano esclusivamente dal Supremo Consiglio.

Art. 116

i Gradi intermedi, si intendono conferiti virtualmente con le promozioni ai Gradi in uso di cui ai precedente art. 115.

Art. 117

Nessun Fratello può essere promosso al Grado 4° se non e munito del diploma di Maestro rilasciato da una Loggia della Unione o altra loggia da questa riconosciuta e se non abbia raggiunta l’età di almeno anni 24.

Art. 118

Ciascun Membro dei Corpi del Rito, per godere dei diritti e privilegi Massonici, deve essere e rimanere Maestro affiliato e quotizzante presso una Loggia e deve tenersi in regola con il Corpo del proprio Grado.

Art. 119

Il Membro del Rito, anche se in regola con tasse e contribuzioni che volontariamente cessi dall’appartenenza ad una Loggia e che, nel termine di un anno, non si riaffili alla Loggia stessa o ad altra regolare, perde l’appartenenza anche al Rito.

Art. 120

La sospensione o la espulsione da Membro di una Loggia comporta la sospensione od espulsione da tutti i Corpi del Rito. Il ripristino nella Loggia, produce ripristino nella appartenenza ai Corpi del Rito, qualora avvenga nel termine di un anno, previa votazione favorevole a maggioranza dei presenti, eccettuati i casi previsti dall’ari 55 del presente Statuto.

Art. 121

Per la promozione ai Gradi 18° e 30° occorre età non inferiore rispettivamente ad anni 27 e mesi sei e 29 e mesi sei, compiuti anteriormente ai giorno della proposta, salvo in caso eccezionali.

Art. 122

Tra una promozione e l’altra devono intercorrere normalmente, salvo casi eccezionali e salvo il caso di Fratelli regolarizzati al Grado di Maestro che possedevano Gradi rituali, i seguenti intervalli di tempo:

dal grado 3° al 4° — mesi 12

dal grado 4° al 9°— mesi 12

dal grado 9° al 18° — mesi 18

dal grado 18° al 30° — mesi 18

dal grado 30° al 31° — mesi 24

dal grado 3l° al 32° — mesi 24

dal grado 32° al 33° — mesi 36.

Il numero massimo dei Fratelli che possono essere insigniti dei Gradi 33°, 32° e 31° viene annualmente fissato dal Supremo Consiglio. L’anzianità di Grado non crea diritto né costituisce di per se stessa titolo alla promozione; è solamente un requisito obbligatorio. E’ consentito al Supremo Consiglio ed al Sovrano Gran Commendatore , in casi eccezionali, di concedere abbreviazione dei termini suddetti.

Art. 123

Sono vietate promozioni di più Gradi contemporaneamente, salvo decisioni in contrario da parte del Supremo Consiglio e del Sovrano Gran Commendatore .

Art. 124

I Concistori conferiscono il Grado 32°, cioè di Principe del Real Segreto ed i Sovrani Tribunali il Grado 31° cioè di Grandi Ispettori Inquisitori. Gli Areopaghi conferiscono il Grado30°. I Capitoli Rosa Croce conferiscono il Grado 18°; conferiscono anche i Gradi 4° e 9° qualora non esistano le corrispondenti Logge di Perfezionamento nella giurisdizione Capitolare.

Le Logge di perfezionamento conferiscono i Gradi 4° e 9°. I Venerabili debbono segnalare ogni trimestre alla Camera competente i nomi dei Fratelli Maestri degni di promozione al 4° Grado i quali abbiano già trascorso il periodo regolamentare e si distinguano per disciplina, zelo ed intelligenza.

Art. 125

Le proposte di aumento di Luce dal 4° al 32° Grado vanno discusse e poste in votazione a scrutinio segreto, nome per nome, solamente nella Camera del Grado proposto. Per l’approvazione occorre la maggioranza dei voti dei presenti. Le proposte possono essere presentate dall’aspirante o da un Fratello o dal Presidente della Camera competente, ed inviate al Presidente tramite il sacco delle proposte tacite. Il Presidente non deve mai rivelare il nome del proponente. Possono altresì essere presentate dai Sovrani Grandi Ispettori Generali o dai Delegati del Supremo Consiglio entro i limiti delle rispettive giurisdizioni. E’ riservato al Supremo Consiglio il conferimento di qualsiasi Grado del Rito ai Fratelli ritenuti degni.

Art. 126

Nessun aumento di Luce potrà conferirsi senza che prima sia pervenuto alla Camera competente il nulla-osta trasmesso dalla Grande Segreteria del Supremo Consiglio. Perciò le Camere dovranno inviare al Governo del Rito le tasse dovute con la richiesta della promozione in un modulo firmato dal Presidente e dal Segretario della Camera stessa, dal quale modulo deve risultare con esattezza e chiarezza che l’aumento di Luce fu regolarmente deliberato dalla Camera competente, e quale sia l’anzianità di Grado del candidato. Quando al Governo Rituale giungeranno i giuramenti contro-firmati verrà inviato il brevetto del Grado.

LA GIUSTIZIA MASSONICA

CAPO VIII

LE COLPE

Art. 133

Le colpe massoniche si distinguono in gravissime, gravi e lievi.

Art. 134

Sono colpe gravissime:

1°) Lo spergiuro, il tradimento, il vilipendio della Massoneria o del suo Governo nonché l’offesa ai suoi rappresentanti anche a titolo di concorso.

2°) La rivelazione del contenuto dei Lavori e del Segreto massonico ad un profano o ad un Fratello Massone non legittimato a conoscerli. Costituisce altresì colpa la rivelazione a profani della condizione massonica di un Fratello.

3°) La ribellione contro le autorità Rituali e il rifiuto di obbedienza o di adempiere ai doveri del proprio Grado o della propria Carica.

4°) L’aggressione allo Statuto ed ai Regolamenti al fine di produrre scisma, distruzione o menomazione del Rito o dei Corpi da esso dipendenti.

5°) La formazione di gruppi intesi a pregiudicare la libertà di voto nelle deliberazioni e la concordia tra Fratelli e gli atti rivolti a indurre Fratelli attivi a porsi in sonno o a dimettersi da una Camera.

6°) La violazione dei principi fondamentali della Massoneria comunque attuata anche con la semplice adesione ad organizzazioni, azioni o manifestazioni contrastanti con le direttive e le finalità della Istituzione Massonica.

7°) La concessione del Tempio a Corpi Massonici non riconosciuti dalla Comunione, regolata dal presente Statuto e l’ammissione nello stesso di profani.

8°) Ogni atto lesivo della dignità umana ed in specie la intemperanza e il malcostume quando assurgono al livello gli attentato alla stessa reputazione della Comunione. Particolarmente costituisce colpa l’aver commesso nel campo profano atti riprovevoli o disonorevoli.

9°) I rapporti con Corpi o soggetti massonici non riconosciuti dalla Comunione regolata dal

presente Statuto.

10°) L’abuso di autorità o di potere.

11°) L’infedeltà nella gestione degli affari finanziari.

12°) La calunnia e la diffamazione contro un Fratello per discreditano gravemente sia in campo massonico che profano.

13°) L’abuso di ospitalità e l’attentato all’onore dei Fratelli o delle Loro Famiglie nonché il ricorso alle vie di fatto in ogni caso.

14°) Le sfide cavalleresche da Fratello a Fratello.

Art. 135

Sono colpe gravi:

1°) La maldicenza rivolta a compromettere la dignità del Rito, di una Camera o di un Fratello e la reticenza nel denunziare le fonti.

2°) Gli atti singoli rivolti ad influire sulla libertà delle deliberazioni.

3°) L’ammissione nel Tempio di elementi irregolari o di Fratelli di Grado inferiore a quello dei Lavori in corso.

4°) La irregolarità dei Lavori Massonici quali la violazione dei doveri rituali, la negligenza nell’adempierli, la omissione o il ritardo nelle disposizioni delle Autorità del Rito come indice di carenza dì spirito massonico.

5°) L’ostinata inosservanza dei Regolamenti delle Camere e degli ordini delle Luci durante i Lavori.

6°) L’ostinata violazione degli obblighi inerenti alla qualità di Dignitario, Ufficiale o Membro di una Camera.

Art. 136

Sono colpe lievi:

1°) I mormorii, le interruzioni e l’indisciplina in genere nel Tempio.

2°) La persistente e irriducibile animosità tra Fratelli.

3°) Negligenze ed omissioni che sottraggono alla Camera la disposizione di attrezzi e mobili per l’esecuzione dei Lavori.

4°) Il mancato pagamento delle tasse e delle contribuzioni.

5°) Le assenze ingiustificate ai Lavori.

6°) Tutte le altre infrazioni dello Statuto e del Regolamento non prettamente previste da quest’articolo, ma tuttavia assurgenti a livello di colpa.

Art. 137

La recidiva e l’abitualità nella commissione dei fatti, aggravano la colpa.

CAPO IX

LE PENE

Art. 138

Le colpe commesse da Fratelli sono punibili a seconda della loro gravità con le seguenti sanzioni:

1°) La radiazione dal Rito con bruciatura tra le Colonne.

2°) La radiazione dal Rito.

3°) La interdizione dagli uffici Rituali.

4°) La sospensione dai Lavori per tempo determinato.

5°) L’ammonizione.

Art. 139

Le colpe imputabili alle Camere sono punibili, a seconda della gravità, come segue:

l°) La demolizione della Camera.

2°) La sospensione dell’attività Massonica.

3°) La solenne ammonizione inflitta a tutti i suoi componenti.

Art. 140

La radiazione dal Rito implica la perdita del Grado relativo e di tutti i diritti rituali con l’obbligo della restituzione al Governo del Rito di Diplomi, Rituali, atti e documenti, abiti, fregi e gioielli o quanto altro di carattere Massonico in possesso degli espulsi. La demolizione di una Camera implica la restituzione, da parte del Presidente, al Supremo Consiglio, delle Bolle di Fondazione, dell’archivio, dei libri, dei registri, del Tesoro, del Labaro, del Sigillo, dei timbri e di quanto altro in dotazione.

Art. 141

La demolizione di un Corpo dipendente dal Supremo Consiglio comporta la espulsione dal Rito di tutti i suoi componenti ad eccezione di coloro che dimostrino di essere estranei ai fatti che hanno provocato la sanzione. Questi ultimi Fratelli potranno, se ne faranno richiesta entro

tre mesi dalla data di demolizione, ottenere dal Sovrano Gran Commendatore il consenso alla affiliazione gratuita presso altra Camera similare.

Art. 142

La interdizione dagli uffici rituali impedisce l’assunzione di qualsiasi Carica od Ufficio del Rito per un periodo di almeno tre anni.

Art. 143

La sospensione dai Lavori non può essere minore di due mesi e maggiore di dodici.

Art. 144

L’ammonizione consiste in un solenne rimprovero comunicato per iscritto all’incolpato e diretto a prevenire la reiterazione del fatto in avvenire.

CAPO X

LE ACCUSE

Art. 145

L’atto di accusa di un Fratello contro un altro Fratello, entrambi insigniti di Grado Scozzese, deve essere presentato al Presidente della Camera cui il denunziante appartiene. Qualora l’incolpato sia il Presidente di una Camera o la Camera stessa, l’atto d’accusa va presentato al Grande Ispettore Provinciale o al Sovrano Grande Ispettore Regionale, a seconda che si tratti di Camere Provinciali o di Alte Camere Regionali. In eguale maniera sì procederà per l’atto d’accusa di una Camera contro un Fratello dipendente.

Art. 146

Ogni accusa, a pena d’invalidità, deve essere sottoscritta, contenere fatti precisi e la indicazione delle relative prove. Le accuse anonime devono essere date alle fiamme. Nessuna accusa può essere fatta a voce o letta pubblicamente.

Art. 147

Le accuse formulate da una Camera devono essere sottoscritte dalle Luci ed è fatto obbligo a tutti i Dignitari di denunciare i fatti costituenti colpe che comunque giungano a loro cognizione.

Art. 148

Rispettata scrupolosamente la via gerarchica, ogni atto di accusa deve essere trasmesso sollecitamente al Governo del Rito tramite il Sovrano Grande Ispettore Regionale il quale trasmetterà altresì un rapporto contenente sommarie informazioni sul fatto.

CAPO XI

LA GIURISDIZIONE

Art. 149

Gli Organi Giurisdizionali Massonici sono:

l°) La Camera Rituale

2°) Il Sovrano Tribunale Regionale

3°) Il Sovrano Gran Tribunale Nazionale

4°) Il Tribunale permanente presso il Supremo Consiglio

5°) L’Alta Corte di Giustizia.

Art. 150

Per le infrazioni lievi il giudizio è di competenza della Camera Rituale, che si trasforma in Commissione di Disciplina. Il Presidente della Camera è il Capo della Giuria: la Giuria è composta di tutti i Fratelli presenti e quotizzanti della Camera; l’Oratore funge da pubblico accusatore, il Segretario da Cancelliere.

Art. 151

Il Sovrano Tribunale Regionale è competente a giudicare i Fratelli insigniti dei Gradi che vanno dal 4° al 18°. Esso è validamente costituito con la presenza del Presidente, del Cancelliere, dell’oratore (al quale è devoluta la funzione di Pubblico Accusatore) nonché di due Membri iscritti alla Camera del 3l° Grado.

Art. 152

Il Sovrano Gran Tribunale Nazionale è competente a giudicare i Fratelli del Gradi 30° e 31°. Esso si compone di sei tra i tredici Membri nominati con Decreto del Sovr. Gr. Commendatore più il Presidente, il Chiarissimo Cancelliere nonché il Chiarissimo Oratore che assume le funzioni di Pubblico Accusatore. I sei Membri di cui al comma precedente, sono scelti dal Sacro Collegio. Quelli che tra i sei Membri si renderanno assenti, saranno sostituiti da altri scelti sempre nel numero di quelli nominati con Decreto del Sovrano Gran Commendatore Art. 153

Il Tribunale permanente presso il Supremo Consiglio è composto di sette Membri del Supremo Consiglio e giudica i Fratelli insigniti dei Gradi 32° e 33°. Tre dei sette Membri devono essere scelti tra i Membri Effettivi del Supremo Consiglio, gli altri possono essere s celti tra i Membri Aggiunti, Il Presidente e scelto tra i Membri Effettivi. Il Gran Ministro di Stato Aggiunto assumerà le funzioni di Pubblico Accusatore, menti e il Gran Segretario Generale dei Supremo Consiglio o il suo Aggiunto, assumerà la funzione di Cancelliere. La nomina del Presidente e la scelta dei Membri componenti il Tribunale Permanente presso il Supremo Consiglio sono di Competenza del Supremo Consiglio stesso se sedente in Tornata ordinaria ovvero del Sacro Collegio, con esonero di ratifica.

Art. 154

L’Alta Corte di Giustizia è costituita dalla sessione plenaria del Supremo Consiglio appositamente convocato; giudica i Membri Effettivi, Aggiunti, Emeriti ed Onorari del Supremo Consiglio. Il Gran Cancelliere dei Supremo Consiglio provvede alle istruttorie con i più ampi poteri e quindi prepara le imputazioni. Egli, inoltre, interviene e conclude su tutte le questioni di diritto, che formano oggetto delle impugnazioni proposte con ricorso all’Alta Corte di Giustizia. Il Gran Ministro di Stato del Supr. Cons. sostiene l’accusa pubblica. Il Gran Segretario Generale del Supremo Consiglio funge da Cancelliere.

L’Alta Corte di Giustizia è competente a definire tutte le questioni di diritto sollevate nell’applicazione dello Statuto del Supremo Consiglio dei regolamenti dei Corpi Massonici del Rito Scozzese Antico ed Accettato; la relativa sentenza è Legge.

I Giudizi di revisione sono di competenza dell’Alta Corte di Giustizia.

CAPO XII

L’ISTRUTTORIA

Art. 155

il Governo del Rito può ordinare l’apertura del processo o l’archiviazione della denunzia per manifesta infondatezza oppure può provvedere con altri mezzi come previsto dall’art. 197, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 150.

Art. 156

Quando il Governo del Rito ordina l’apertura del processo, rimette gli atti pervenutigli all’Organo Giudiziario competente perché si provveda all’istruttoria ed al conseguente giudizio. In ogni caso il Governo del Rito sospenderà l’incolpato dai Lavori e dai privilegi Massonici sino alla chiusura definitiva del processo.

Art. 157

Qualunque Camera Superiore accusata di colpa grave e contro la quale sia ordinato regolare procedimento, è immediatamente sospesa dai Lavori sino alla definitiva chiusura del processo.

Art. 158

I Fratelli di Grado Scozzese arrestati o sottoposti a giudizio profano per delitto, possono essere sospesi e deferiti a giudizio Massonico per il solo fatto della detta condizione.

Art. 159

Trattandosi di Giudizi contro una Camera Superiore i Fratelli che la compongono sono rappresentati dal Presidente, dall’Oratore e dal Segretario.

Art. 160

L’Organo Giudiziario competente per Istruttoria ha sempre l’obbligo di sentire l’accusato, l’accusatore ed i testimoni a carico ed a difesa. All’uopo nominerà, tra i suoi Membri un Fratello Istruttore.

Art. 161

Gli atti del Fratello Istruttore contenenti deposizioni e gli interrogatori, unitamente alla eventuale documentazione, vengono consegnati al Presidente dell’Organo Giudiziario il quale, se ritenuto il processo sufficientemente istruito, rimette gli atti al Fratello Oratore, perché formuli l’atto di accusa e successivamente emana un decreto col Quale ordina il giudizio, comunica i capì di accusa e fissa la data di inizio del dibattimento. Nel decreto sono indicati i testimoni da sentirsi in dibattimento ed i termini entro i quali le parti possono indicare gli altri testimoni da sentirsi nella stessa sede.

Art. 162

Nessun Fratello di qualsivoglia Grado, citato come testimone, può rifiutarsi a deporre senza commettere grave colpa: i Grandi Dignitari e i Grandi Ufficiali del Supremo Consiglio hanno però facoltà di deporre

in iscritto. Il Sovrano Gran Commendatore , il Luogotenente Sovrano Gran Commendatore possono astenersi dal deporre, ma se vi acconsentono devono essere sentiti presso le loro Sedi.

Art. 163

Per i testimoni che non risiedono nell’oriente in cui si istruisce il processo può delegarsi a raccogliere la deposizione il Presidente dell’organo Giudiziario, di eguale competenza giurisdizionale che trovasi installato nell’oriente ove il Fratello testimone domicilia ma, in mancanza, vi provvederà il Sovrano Grande Ispettore Generale Regionale oppure il Fratello più elevato in grado domiciliato in detto Oriente. Salvo che non occorrano indispensabili e determinati chiarimenti, il Fratello testimone, domiciliato fuori Oriente, è dispensato dal deporre in dibattimento.

Art. 164

Quando sia il caso di sentire i testimoni profani devesi agire con la massima riservatezza e raccogliere, potendo, le loro deposizioni in luogo profano.

Art. 165

Qualora siano accusati Fratelli di diverso Grado i procedimenti saranno riuniti e devoluti all’Organo Giudiziario competente a giudicare il Fratello più elevato di Grado.

CAPO XIII

IL GIUDIZIO

Art. 166

L’accusato sarà direttamente invitato a comparire al giudizio ed a lui verrà notificata a cura del Cancelliere copia integrale del decreto di cui all’art. 161, a mezzo di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno da spedirsi almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

Art. 167

L’accusato può difendersi personalmente o farsi difendere con mandato scritto, da uno o più Fratelli appartenenti a qualunque Camera Superiore del Rito Scozzese, purché insigniti del Grado in cui deve riunirsi il Tribunale.

Art. 168

E’ riconosciuto all’accusato ed ai suoi difensori il diritto di esaminare tutti gli atti dell’istruttoria.

Art. 169

Ove l’accusato od i suoi difensori, per produrre nuovi mezzi di difesa, domandino una proroga del giudizio, il Presidente del Tribunale ha facoltà di concederla; essa non può mai estendersi al di là di trenta giorni dalla data già stabilita per il dibattimento.

Art. 170

Il diritto di esaminare gli atti della istruttoria e di domandare una proroga non e ammesso quando l’accusato sia stato contumace durante la fase istruttoria.

Art. 171

Ove l’accusato o il suo difensore non si presentassero, si procederà in contumacia designandosi un difensore di ufficio.

Art. 172

Ove la citazione e l’atto di accusa, per assenza od irreperibilità dell’accusato, non potessero notificarsi, il giudizio avrà ugualmente luogo in contumacia. In questo caso si potrà rinnovare il giudizio quando il condannato ne faccia istanza al Governo del Rito che, vagliate le ragioni, deciderà inappellabilmente.

Art. 173

Apertosi il dibattimento con la solennità che si addice ad una Tornata Massonica, il Presidente legge l’atto di accusa presente l’accusato. I testimoni saranno fuori dell’aula così come lo sarà colui che ha formulato l’accusa, ove si ritenga indispensabile sentirlo in pubblica udienza. Al dibattimento possono assistere i Fratelli che abbiano almeno il Grado corrispondente a quello dell’accusato.

Art. 174

Subito dopo la lettura dell’atto di accusa il Presidente che dirige il dibattimento procede all’interrogatorio dell’accusato; anche l’oratore potrà porgere domande a quest’ultimo; i componenti del Collegio Giudicante potranno chiedere chiarimenti tramite il Presidente. Quindi

il Fratello Cancelliere legge tutti gli atti dell’istruttoria. Successivamente saranno sentiti i testimoni ammessi.

Art. 175

Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, parla l’Oratore nella sua funzione di Pubblico Accusatore; quindi prende la parola l’accusato, se lo voglia, ed il suo difensore al quale è sempre riservato il diritto di avere per ultimo la parola.

Art. 176

Cessate le arringhe, il Presidente legge i quesiti che egli intende sottoporre al Collegio Giudicante. Qualora l’Oratore o la difesa presentino qualche altro quesito, dopo che abbiano svolte le loro ragioni per sostenerlo, il Presidente ammetterà o rigetterà le istanze tanto dell’oratore che della difesa.

Art. 177

Terminato il dibattimento, il Collegio Giudicante si ritira per deliberare. il Cancelliere è presente ai Lavori del Collegio ma non partecipa alla discussione né allo scrutinio; egli avrà portato coi se l’intero fascicolo processuale unitamente al verbali del dibattimento. L’Oratore non potrà partecipare alle delibere del Collegio e starà fuori dalla Camera di Consiglio.

Art. 178

Il Presidente nella Camera di Consiglio riassume tutte le fasi del processo e quindi pone ai voti, uno per uno, tutti i quesiti. i voti si rendono a scrutinio segreto: il nero afferma la colpa, il bianco la esclude.

Art. 179

Per ammettere la reità occorrono due terzi dei voti.

Art. 180

Se il verdetto ammette la reità dell’accusato il Presidente pone ai voti, sempre con scrutinio segreto, la relativa pena minore e quindi, ad una ad una le pene maggiori sino a quando la pena posta ai voti non abbia raggiunto il « quorum » di almeno due terzi. Quindi il Presidente detta al Cancelliere la sentenza di condanna.

Art. 181

Ove sia stata esclusa la reità, il Presidente detta la sentenza di assoluzione. E’ esclusa l’assoluzione con formula dubitativa.

Art. 182

Nel redigere la sentenza, ove sia di condanna, quantunque pronunciata con voti unanimi, si userà la formula: « a maggioranza »; ove sia di assoluzione si userà: « ad unanimità ».

Art. 183

Redatto il dispositivo di sentenza il Presidente, che sarà rientrato nel Tempio, unitamente al Collegio Giudicante ed al Cancelliere, mentre tutti i Fratelli saranno in piedi e all’ordine, con la massima solennità leggerà la sentenza emessa.

CAPO XIV

LE IMPUGNAZIONI

Art. 184

Contro le decisioni di un Organo Giurisdizionale è consentito appello a quello immediatamente superiore ed ulteriormente ricorso all’Alta Corte di Giustizia per sola violazione di diritti. Le impugnazioni contro le decisioni del Tribunale Permanente presso il Supremo Consiglio all’Alta Corte di Giustizia possono riguardare non solo la materia del diritto, ma anche quella del fatto.

Art. 185

Tutte le impugnazioni possono essere proposte entro il termine massimo di trenta giorni dall’avvenuta notifica della sentenza.

Art. 186

Possono impugnare la sentenza: 1) il Fratello condannato; 2) il Pubblico Accusatore che ha partecipato al Giudizio; 3) i1 Gran Cancelliere del Supremo Consiglio.

Art. 187

Sia l’impugnazione che l’atto contenente i motivi che la sostengono, vanno presentati direttamente alla Gran Segreteria Generale del Rito, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 188

I motivi della impugnazione devono essere presentati a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data in cui è stato proposto il gravame.

Art. 189

Il Governo del Rito subito dopo aver ricevuto l’atto contenente i motivi dell’impugnazione, lo trasmette, unitamente al fascicolo contenente tutti gli atti processuali, all’organo Giurisdizionale competente a conoscere e giudicare la impugnativa.

Art. 190

Il giudizio di appello o il ricorso all’Alta Corte di Giustizia si svolge con le stesse norme stabilite per il giudizio di 1° Grado, in grado di appello non può sedere alcun Giudice che abbia partecipato al giudicato di 1° Grado. il giudizio di appello non prevede nuove istruttorie e tanto meno l’assunzione di nuovi testimoni ma solo la discussione del processo fra accusa e difesa dopo la relazione che deve essere svolta dal Presidente.

Art. 191

La sentenza, tanto quella di assoluzione che quella di condanna, dovrà sempre essere notificata al Fratello sottoposto a giudizio, sia stato egli presente o assente al dibattimento, al Pubblico Accusatore ed al Governo del Rito. La notifica deve avvenire entro i dieci giorni dalla pronuncia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine comincerà a decorrere dalla data risultante dal timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno.

Art. l92

La sentenza non impugnata, stesa nella sua interezza e contenente tutti i motivi della decisione, sottoscritta dal Presidente, dai Giudici che hanno partecipato allo scrutinio per la determinazione del verdetto e dal Cancelliere, viene inviata al Governo del Rito che ne trasmetterà una copia alle Autorità Massoniche competenti per territorio affinché ne curino l’allegazione alla pratica personale del Fratello giudicato.

Art. 193

Ove il processo sia avvenuto in contumacia dell’accusato, la sentenza verrà affissa alla porta del Tempio e vi rimarrà affissa per trenta giorni.

Art. 194

Se la condanna sia pronunciata nei confronti di una Camera, la notificazione etere essere fatta al suo Presidente, ai Pubblico Accusatore del dibattimento ed al Governo del Rito.

Art. 195

Nessuna copia degli atti del processo potrà mai essere rilasciata e tutti gli atti processuali dovranno essere trasmessi immediatamente al Governo del Rito a chiusura di ogni procedi mento.

Art. 196

Se dopo la condanna superati i termini per le impugnazioni, sopravvenuti. o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento rendano evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso, le parti possono far ricorso per le vie gerarchiche rituali, ai Governo del Rito. Il Governo del Rito sentito il parere del Gran Cancelliere del Supremo Consiglio, delibera di trasmettere o meno gli atti all‘Alta Corte di Giustizia per il giudizio di revisione. Sia la delibera del Governo che la sentenza dell’Alta Corte di Giustizia non sono impugnabili.

CAPO XV

DIRITTI RISERVATI AI POTERI SUPREMI

Art. 197

Il Governo del Rito può avocare a sé qualunque procedimento istruttorio. In tal caso nomina, per l’espletamento dell’istruttoria, una Commissione di tre Fratelli che siano almeno di pari grado dell’incolpato, le cui conclusioni, dopo essere state vagliate dallo stesso Governo del Rito, vengono da questo rimesse all’organo Giudiziario competente, se devesi proseguire il processo.

Art. 198

Il Sacro Collegio risolve inappellabilmente i conflitti di competenza. Chiunque può sollevare la eccezione sulla competenza inoltrando il ricorso all’organo Giudiziario precedente, il Presidente del detto Organo inoltra il ricorso ai Governo del Rito per le vie gerarchiche.

Art. 199

La radiazione di qualsiasi Fratello insignito di Grado Scozzese ovvero la demolizione di una Camera Superiore possono essere ordinate per gravi e speciali ragioni di emergenza e di disciplina quando ricorra il pericolo di pregiudizio per la stessa esistenza della Comunione, dal Sovrano Gran Commendatore. In presenza di casi di particolare urgenza o per gravissimi motivi, il Sovrano Gran Commendatore ha facoltà di comminare le altre pene previste dagli artt. 138 e 139 direttamente a quei Fratelli o a quelle Camere Superiori, che fossero regolarmente accusati. I provvedimenti relativi, di per sé immediatamente esecutivi, devono però essere portati alla ratifica della più vicina Tornata del Sacro Collegio il quale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi Membri, presenti può ordinare, alternativamente alla ratifica detta, l’apertura del relativo processo. I Fratelli o le Camere Superiori che siano sottoposti al provvedimento previsto dal 2° comma possono chiederne la sospensione, ma nel contempo devono chiedere di essere sottoposti a giudizio dinanzi all’organo Giudiziario competente. In questo caso si applica l’art. 156.

Art. 200

Il Sovrano Gran Commendatore può sempre esercitare il diritto di grazia.

CAPO XVI

L’ARBITRATO

ART. 201

Delle vertenze tra Fratelli non immediatamente componibili sarà data io notizia al Sovrano Gran Commendatore il quale affiderà la risoluzione del caso ad un Giurì d’onore la cui decisione è inappellabile.

Art. 202

Le controversie di ogni indole tra Fratelli sono assoggettabili al Giuri d’Onore ad eccezione di quelle di ordine penale sottratte alla disponibilità delle parti per la loro gravità.

Art. 203

Il Giuri d’onore deve accertare i fatti, raccogliere prove e documenti, ma deve giudicare in base ai criteri di equità e di Fratellanza,, in questo distinguendosi dagli Organi Giurisdizionali. I provvedimenti conseguenti saranno adottati direttamente dal Sovrano Gran Commendatore .

Art. 204

Un Fratello che si veda pubblicamente accusato di fatti biasimevoli potrà, anche in questo caso, richiedere di essere sottoposto al Giurì d’Onore perché i confini del proprio operato appaiano limpidi e cristallini.

Art. 205

Il presente Statuto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua promulgazione abrogando, nel contempo, ogni disposizione antecedente.

Art. 206

Tutte le delibere relative a riforma, a modifiche o a emendamenti del presente statuto saranno valide solo con il voto favorevole dei due terzi dei membri effettivi che formano il Supremo Consiglio.